Sez. 6, Sentenza n. 4089 del 01/03/1974 Ud. (dep. 08/06/1974) Rv. 127135 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Nell'art 23 della legge 9 ottobre 1970, n 739, che ha modificato la norma dell'art 108 del DPR 12 febbraio 1965, n 162, la frase 'nei casi piu gravì per giustificare la pena accessoria della pubblicazione e dell'affissione della sentenza di condanna, non puo essere interpretata nel senso di ritenere configurabile una circostanza aggravante ovvero un reato diverso ed autonomo: significa invece che il legislatore ha conferito al giudice il potere dovere di valutare, attraverso gli elementi obiettivi e soggettivi, la gravita del fatto, ed il potere discrezionale di far discendere, da tale valutazione, l'applicazione di pene accessorie che non alterano ne snaturano l'ipotesi di reato prevista dalla norma. L'omessa contestazione degli elementi che possano far ravvisare l'ipotesi della gravita del fatto, pertanto, non realizza la violazione del principio della relazione fra la sentenza e l'accusa contestata previsto dall'art 477 cod proc pen. (Conf 123187, anno 1973; contra - in relazione all'art 6, comma ultimo, (legge 30 aprile 1962, n 283 - 117895, anno 1971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 108 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 739 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)