Sez. 6, Sentenza n. 1231 del 19/12/1972 Ud. (dep. 13/02/1973) Rv. 123187 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA. *
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - PENA ACCESSORIA DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AFFISSIONE DELLA SENTENZA - CASI PIU GRAVI E DI RECIDIVITA SPECIFICA - OBBLIGO DI SPECIFICA CONTESTAZIONE - INSUSSISTENZA. *
Con l'espressionè nei casi piu gravì, usata dal legislatore nell'art 23 della legge 9 ottobre 1970, n 730(che ha modificato l'art 108 del DPR 12 febbraio 1965, n 162)in relazione all'irrogazione delle pene accessorie della pubblicazione e dell'affissione della sentenza di condanna, non e stata affatto configurata una circostanza aggravante o un autonomo reato; ma si e semplicemente autorizzato il giudice ad attribuire all'episodio-che resta indifferenziato-una piu rilevante gravita desumibile dagli elementi oggettivi e soggettivi del fatto da giudicare. La mancata contestazione degli elementi suffraganti l'ipotesi di gravita del fatto, pertanto, non comporta la violazione del principio di correlazione di cui all'art 477 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 12/02/1965 num. 162 art. 108 CORTE COST., Legge 09/10/1970 num. 730 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)