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Sez. 1, Sentenza n. 528 del 28/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180908 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERTÀ CONDIZIONALE EX ART. 176 COD. PEN. E LIBERAZIONE SPECIALE REGOLATA DALL'ART. 8 LEGGE 304 DEL 1982 - UNICA COMPETENZA ATTRIBUITA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180908-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERTÀ CONDIZIONALE EX ART. 176 COD. PEN. E LIBERAZIONE SPECIALE REGOLATA DALL'ART. 8 LEGGE 304 DEL 1982 - UNICA COMPETENZA ATTRIBUITA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.*

L'attribuzione al tribunale di sorveglianza della Competenza a provvedere alla liberazione condizionale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, il cui art. 22 ha sostituito l'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sullo ordinamento penitenziario, costituisce disposizione processuale di carattere generale, non essendo posta alcuna limitazione alla sua applicabilità e pertanto essa è operante sia per liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. sia per quella speciale regolata dai primi due commi dell'art. 8 legge n. 304 del 1982, restando in conseguenza esclusa la Competenza della Corte di appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 12/02/1975 num. 6 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Legge 29/05/1989 num. 304 art. 8, Legge 10/10/1986 num. 663 art. 22 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)