Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 28/09/1989 Cc. (dep. 26/10/1989) Rv. 182347 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERTÀ CONDIZIONALE EX ART. 176 COD. PEN. E LIBERAZIONE SPECIALE EX ART. 8 LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 304 - COMPETENZA UNICA ATTRIBUITA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - LIBERTÀ CONDIZIONALE EX ART. 176 COD. PEN. E LIBERAZIONE SPECIALE EX ART. 8 LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 304 - COMPETENZA UNICA ATTRIBUITA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.*
L'attribuzione al tribunale di sorveglianza della Competenza a provvedere alla liberazione condizionale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22 ha sostituito l'art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354 sullo ordinamento penitenziario, costituisce disposizione processuale di carattere generale non essendo posta alcuna limitazione alla sua applicabilità e, pertanto, essa è operante sia per la liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., sia per quella speciale regolata dai primi due commi dell'art. 8 legge 29 maggio 1982, n. 304, restando in conseguenza esclusa la Competenza della Corte d'appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna. (Conf mass n 180908).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/05/1982 num. 304 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)