Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019 (Rv. 654197 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Valutazione da parte dell'autorità di polizia che la riceve - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La proposizione della domanda di protezione internazionale legittima lo straniero richiedente a permanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale sulla stessa, quale unico soggetto deputato a verificarne le condizioni di ammissibilità e fondatezza, con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che l'autorità di pubblica sicurezza avanti alla quale lo straniero si presenti per proporre la domanda non è autorizzata a valutarla nel merito ed in ipotesi di delibazione di infondatezza ad attivare il procedimento di espulsione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del Giudice di pace ed annullato il decreto di espulsione in quanto la Questura, ricevuta la domanda di "asilo politico" e ritenuti non provati dal richiedente i relativi presupposti, aveva direttamente trasmesso gli atti al Prefetto per l'emissione del provvedimento espulsivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)