Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19819 del 26/07/2018 (Rv. 650342 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Domanda di protezione internazionale - Proposizione successiva all'adozione del decreto di espulsione - Rigetto della proposta opposizione da parte del giudice di pace - Illegittimità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione - fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale - sicché, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, deve ritenersi illegittimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 9, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)