Sez. 1, Sentenza n. 1373 del 08/02/2000 (Rv. 533589 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione di sentenze della Corte di Cassazione - Casi - Errore di diretto - Esclusione - Dubbio di legittimità costituzionale di tale esclusione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La limitazione della possibilità di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 381 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., alla ipotesi di errore di fatto, con esclusione dell'errore di diritto, manifestamente non si pone in contrasto con il diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., è con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.. Ed infatti, il sistema delle impugnazioni attualmente vigente appresta incondizionata possibilità di ricorso ordinario e straordinario alla Corte di legittimità, nel contempo assicurando, con l'esperimento di detto ricorso, la chiusura dei mezzi di gravame, esigenza immanente ad ogni sistema processuale, mentre l'introduzione di un sistema di revisione del momento decisionale del giudizio di legittimità, che andasse oltre la previsione di un controllo sulla commissione di errori materiali o percettivi contrasterebbe gravemente con i principi di autorevolezza e definitività della decisione della stessa Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 381 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)