Sez. 3, Sentenza n. 32041 del 01/07/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288569-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Contravvenzione di cui all'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura giuridica - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
La contravvenzione di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha natura di reato di pericolo istantaneo, che si perfeziona con l'accordo tra il somministratore e l'utilizzatore finalizzato a eludere norme inderogabili di legge o di contrattazione collettiva applicate al lavoratore e diviene eventualmente permanente nel caso in cui, in esecuzione dell'accordo elusivo, si fa luogo all'effettivo distacco e utilizzo del lavoratore.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 com. 5, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 art. 29 com. 4 lett. D), Legge 29/04/2024 num. 56 art. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)