Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 16/10/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258627 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Natura giuridica - Reato permanente - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
Il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera non รจ scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ma ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa la somministrazione abusiva, in quanto la disposizione incriminatrice ha ad oggetto la tutela dell'intero rapporto di lavoro, che il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze di terzi, e non solo della sua fase costitutiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)