Sez. 1, Sentenza n. 10547 del 19/07/2002 (Rv. 555960 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Sopravvenienza del fallimento del debitore dopo la proposizione della revocatoria - Legittimazione all'esercizio dell'azione - Curatore - Spettanza - Creditore originario attore - Carenza d'interesse alla prosecuzione dell'azione - Difetto di legittimazione - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Una volta dichiarato il fallimento, ogni iniziativa diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore spetta al curatore, che è l'unico legittimato, quindi, all'esercizio anche dell'azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, nel caso in cui penda l'azione revocatoria ordinaria all'atto della dichiarazione del fallimento del debitore, il creditore che l'ha promossa perde la legittimazione a proseguirla, in quanto tale azione è divenuta incompatibile con le funzioni del curatore e con la finalità della procedura esecutiva collettiva, visto che dei mezzi di reintegrazione della garanzia patrimoniale deve necessariamente profittare la generalità dei creditori (generalità nei cui confronti deve essere dichiarata l'inefficacia dei singoli atti revocandi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)