diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7119 del 21/07/1998 (Rv. 517364 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Sopravvenienza del fallimento del debitore dopo la proposizione della revocatoria - Legittimazione all'esercizio dell'azione - Curatore - Spettanza - Creditore originario attore - Carenza d'interesse alla prosecuzione dell'azione - Difetto di legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517364-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

Dopo il fallimento la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria spetta, in via esclusiva, al curatore fallimentare, pertanto, qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, trovando riscontro la perdita di legittimazione del creditore originario attore nel venir meno del suo interesse all'azione, la cui funzione di garanzia patrimoniale, consistente non già nel rientro del bene in sè stesso nel patrimonio del debitore ma nell'assicurare l'assoggettabilità di detto bene all'azione esecutiva del creditore vittorioso in revocatoria, non potrebbe conseguire siffatto risultato in presenza di una dichiarazione di fallimento da cui deriva immediatamente, ai sensi dell'art. 51 legge fall., l'impossibilità dell'inizio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva individuale sui beni del fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)