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Sez. 3, Sentenza n. 1592 del 19/09/1970 (Rv. 347490 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI D'UFFICIO - MANCANZA DELLA NOTA SPESE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347490-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI D'UFFICIO - MANCANZA DELLA NOTA SPESE - IRRILEVANZA.*

La condanna al pagamento delle spese processuali costituisce una conseguenza legale della soccombenza ed alla relativa pronuncia il giudice provvede anche d'ufficio, indipendentemente dalla domanda della parte vittoriosa e dall'Unione al fascicolo della nota spese come stabilito dall'art 75 disp att cod proc civ, poiche l'inosservanza di questa norma importa l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore dell'erario, ma non esclude il potere dovere del giudice di liquidare le spese e gli onorari in base agli Atti di causa. (V 3214'68, mass n 336144 1504'67, mass n 328218).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)