Sez. 3, Sentenza n. 1592 del 19/09/1970 (Rv. 347490 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI D'UFFICIO - MANCANZA DELLA NOTA SPESE - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI D'UFFICIO - MANCANZA DELLA NOTA SPESE - IRRILEVANZA.*
La condanna al pagamento delle spese processuali costituisce una conseguenza legale della soccombenza ed alla relativa pronuncia il giudice provvede anche d'ufficio, indipendentemente dalla domanda della parte vittoriosa e dall'Unione al fascicolo della nota spese come stabilito dall'art 75 disp att cod proc civ, poiche l'inosservanza di questa norma importa l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore dell'erario, ma non esclude il potere dovere del giudice di liquidare le spese e gli onorari in base agli Atti di causa. (V 3214'68, mass n 336144 1504'67, mass n 328218).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)