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Sez. 1, Sentenza n. 450 del 18/02/1972 (Rv. 356383 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESPRESSA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRONUNZIA D'UFFICIO DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE SPESE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356383-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - ESPRESSA DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRONUNZIA D'UFFICIO DEL GIUDICE - OBBLIGATORIETA - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE SPESE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - ESCLUSIONE.*

Non e necessaria un'espressa domanda di pagamento delle spese processuali, in quanto la condanna al pagamento di tali spese costituisce una conseguenza legale della soccombenza ed alla relativa pronunzia il giudice, ove ritenga di non avvalersi della facolta discrezionale di compensare, deve addivenire anche di ufficio. Pertanto, nel processo contumaciale, la domanda delle spese processuali, proposta nel corso del giudizio, non deve essere notificata al convenuto contumace ai sensi dell'art 292 cod proc civ. (Conf 1592'70, mass n 347490; 3252'69, mass n 342267; V 1340'69, mass n 340045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)