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Sez. 1, Sentenza n. 6040 del 14/11/1981 (Rv. 416826 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 170 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3 SULLA NON VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416826-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE N. 170 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3 SULLA NON VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi di trasformazione di società, la dichiarazione che l'operazione di trasformazione non comporta violazione alcuna dei divieti stabiliti dalle Disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, richiesta dall'art. 3 della legge 18 marzo 1965 n. 170, costituisce condizione indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 1 e 2 della legge predetta. Conseguentemente, qualora tali agevolazioni siano state concesse in Mancanza della prescritta dichiarazione, deve essere revocato il relativo beneficio e va ingiunto il pagamento dell'imposta suppletiva. (V 3307/80, mass n 407115).*

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1965 num. 170 art. 1, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 2, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)