Sez. 1, Sentenza n. 3307 del 20/05/1980 (Rv. 407115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 170 DEL 1965 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONE DEI DIVIETI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTA DI CONCORRENZA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT 1 E 2 DELLA LEGGE N 170 DEL 1965 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONE DEI DIVIETI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERTA DI CONCORRENZA - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di trasformazione di societa, la dichiarazione che l'operazione di trasformazione non comporta violazione alcune dei divieti stabiliti dalle Disposizioni sulla tutela della liberta di concorrenza, richiesta dall'art 3 della legge 18 marzo 1965, n 170, costituisce condizione indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste dagli artt 1 e 2 della legge predetta, anche se non e richiesta la contestualita di tale dichiarazione con l'atto di trasformazione. Conseguentemente, qualora tali agevolazioni siano state concesse in Mancanza della prescritta dichiarazione, deve essere revocato il beneficio ed ingiunto il pagamento dell'imposta suppletiva, senza che rilevi la Mancanza di violazioni delle Disposizioni in tema di tutela della liberta di concorrenza. Tali violazioni, peraltro, ove riscontrate dopo la legittima concessione della predetta agevolazione fiscale a seguito della richiesta dichiarazione della societa non comportano la revoca dell'agevolazione bensi solo l'applicazione di pene pecuniarie.*
Riferimenti normativi: Legge 18/03/1965 num. 170 art. 1, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 2, Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)