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Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 08/03/1979 (Rv. 397765 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DANNI CAGIONATI DAL MEDICO CHIRURGO AL CLIENTE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - CONDIZIONI - SCELTA TRA DIVERSE TECNICHE OPERATORIE - MANCATA PREVISIONE DELLE PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER IMPEDIRE PREVEDIBILI COMPLICAZIONI - RESPONSABILITA DEL CHIRURGO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397765-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DANNI CAGIONATI DAL MEDICO CHIRURGO AL CLIENTE - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - CONDIZIONI - SCELTA TRA DIVERSE TECNICHE OPERATORIE - MANCATA PREVISIONE DELLE PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER IMPEDIRE PREVEDIBILI COMPLICAZIONI - RESPONSABILITA DEL CHIRURGO - CONFIGURABILITA.*

Il medico e responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell'art 2236 cod civ, quando il caso in concreto affidatogli trascenda i limiti della preparazione e della abilita normalmente occorrenti per l'Esercizio della professione sanitaria, trattandosi di un caso eccezionale e straordinario per non essere stato ancora adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica, ovvero per essere stato oggetto di proposte e dibattiti nella scienza medica con sperimentazione di sistemi diagnostici e terapeutici diversi ed incompatibili, fra i quali operare la sua scelta. Pero, anche nel caso di scelta fra diverse tecniche operatorie, quale che sia la tecnica operatoria in concreto adottata per l'esecuzione dei singoli Atti di intervento, la mancata previsione, nei relativi dettami, delle precauzioni da adottare per impedire prevedibili complicazioni, quale un ematoma, non puo giustificare l'omissione di tali precauzioni da parte del chirurgo, il cui bagaglio tecnico deve necessariamente comprendere la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica della medicina, essendo in tal caso l'ignoranza di essi incompatibile con il grado di addestramento e di preparazione che la professione sanitaria richiede a chi si dedichi ad un determinato settore della professione sanitaria. (Conf 1132/76, mass n 379811).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)