Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 29/03/1976 (Rv. 379811 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - RISPETTIVE CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - MEDICO - RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - RISPETTIVE CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il medico e responsabile dei danni cagionati al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell'art 2236 cod civ, quando il caso in concreto affidatogli sia straordinario ed eccezionale, si da non essere adeguatamente studiato nella scienza e sperimentato nella pratica (se non addirittura ignorato), ovvero quando nella scienza medica siano al riguardo proposti e dibattuti diversi ed incompatibili sistemi diagnostici e terapeutici, fra i quali debba in concreto operare la sua scelta. Risponde invece anche per la colpa lieve, ai sensi dell'art 1176 secondo comma cod civ, ove, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle regole precise che siano acquisite, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi ad un determinato settore della medicina. (nella specie, enunciando i principi di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la responsabilita professionale, per negligenza ed omissione di specifici doveri, di un chirurgo che aveva eseguito una operazione di 'alcolizzazione del ganglio di gasser', in soggetto iperreattivo e con atteggiamenti isteroidi, senza un preventivo intervento di prova, per saggiare il comportamento del paziente, riconosciuto necessario e comunemente praticato, in analoghi casi, dai cosiddetti 'medici del dolorè). (V 2439/75, mass n 376324; (V 3044/72, mass n 360811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)