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Sez. 3, Sentenza n. 14625 del 30/07/2004 (Rv. 576738 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Creditore pignorante - Opposizione di terzo - Esperimento in via riconvenzionale o in separato giudizio dell'azione revocatoria - Conseguenze sul processo esecutivo in corso.
Stato
decisa il 2004-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576738-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

In tema di rapporti tra l'azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un'opposizione di terzo ex art.619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all'esecuzione in corso) alla proposizione di un'azione revocatoria ex artt.2901 ss. c.c. - e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio - poiché, in caso di accoglimento dell'opposizione ex art.619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato - anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo)- a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo(acquirente del bene con atto ormai revocato ex art.2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l'esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)