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Sez. 1, Sentenza n. 1804 del 18/02/2000 (Rv. 533997 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Conferimento di beni per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale - Pregiudizio per i creditori del socio - Azione revocatoria - Ammissibilità - Contrasto con la Dir.CEE 68/155 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533997-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

L'articolo 11 della Direttiva CEE n. 68/151 è posto a difesa dell'integrità del capitale sociale e non investe il problema della invalidità delle singole partecipazioni (salvo si risolva in nullità della società) e non incide sul trattamento da riservare agli atti compiuti dai debitori in frode ai propri creditori mediante il conferimento di beni in società, che non determinano di per sè alcuna invalidità dell'adesione del conferente al contratto sociale; sulla base di tale disposizione non può pertanto negarsi ai creditori del singolo socio la possibilità di esercitare l'azione revocatoria per sentir dichiarare - senza con ciò interferire con la validità dell'atto costitutivo - l'inefficacia nei propri confronti dei conferimenti di beni, effettuati per la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, in pregiudizio delle loro ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2901, Direttive del Consiglio CEE 09/03/1968 num. 151 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 13/10/1977 num. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)