Sez. 1 - , Ordinanza n. 6865 del 02/03/2022 (Rv. 664107 - 01)
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE | Diritto del socio agli utili - Art. 2262 c.c. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione - Fattispecie.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la voce "prelevamento soci" idonea a formare l'attivo patrimoniale della società, in relazione alla soglia di fallibilità dell'art. 1, comma 2 lett. a), l.fall.).
Cod. Civ. art. 2262, Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. A, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)