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Sez. 1, Sentenza n. 24997 del 10/12/2010 (Rv. 615810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Impedimento del procuratore per sospensione dall'esercizio della professione - Riassunzione dopo la fine della sospensione - Nuova procura e costituzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione o dell'evento interruttivo - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615810-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, nè una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione; pertanto, da tale data, senza che abbia rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale della ordinanza d'interruzione del processo, che ha natura meramente dichiarativa e, per la parte, la conoscenza legale dell'accadimento interruttivo, il procuratore stesso, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)