Sez. 2 - , Ordinanza n. 21186 del 08/08/2019 (Rv. 655198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Impedimento del procuratore per sospensione dall'esercizio della professione - Riassunzione dopo la fine della sospensione - Nuova procura e costituzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, una volta cessati gli effetti della sospensione, ai fini della la prosecuzione del processo, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione della parte, essendo sufficiente che il procuratore, già costituito prima della sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione; il procuratore ha l'onere di riattivarsi tempestivamente, una volta cessati gli effetti dell'evento, per assicurare la prosecuzione del processo nelle forme previste dagli artt. 301 e 305 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)