Sez. 5, Sentenza n. 6472 del 01/12/2004 Ud. (dep. 22/02/2005) Rv. 231402 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Comparsa in udienza dell'imputato già dichiarato contumace - Mancata dichiarazione formale di revoca - Effetti.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
L'omessa pronuncia del formale provvedimento di revoca della contumacia nei confronti dell'imputato che, già dichiarato contumace, sia comparso in giudizio determinando il venir meno della situazione di fatto che aveva originato la dichiarazione di contumacia, non spiega alcun rilievo, in quanto la contumacia viene a cessare indipendentemente dall'eventuale mancata pronuncia del formale provvedimento di revoca, previsto dall'art. 420 quater cod. proc. pen., con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuta all'imputato la successiva notifica dell'avviso di deposito della sentenza, con il relativo estratto, ai sensi dell'art. 548, comma terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)