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Sez. L, Sentenza n. 10043 del 26/09/1991 (Rv. 474014 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Riconvenzionale | Esame e decisione relativa - ObbligatorietĂ  - Declaratoria di inammissibilitĂ  della domanda principale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474014-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Riconvenzionale

La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)