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Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 29/01/2004 (Rv. 569793 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Esame e decisione relativa - ObbligatorietĂ  - Declaratoria di inammissibilitĂ  della domanda principale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569793-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

In materia di procedimento civile, la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo - di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell'eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)