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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15720 del 04/06/2021 (Rv. 661481 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | L.r. Campania n. 13 del 1983 - Termine fissato dall'art. 8, comma 2 - Funzione - Per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Per l'audizione degli interessati.
Stato
decisa il 2021-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661481-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, sulla base della l.r. Campania n. 12 del 1983, dalla Regione medesima o da Enti da essa individuati, il termine, previsto dall'art. 8, comma 2, della l.r. cit., di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all'autorità competente la relativa richiesta di audizione.

Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 1, Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 8, Legge Reg. Campania 10/01/1983 num. 13 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)