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Sez. L, Sentenza n. 18442 del 24/08/2006 (Rv. 591733 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Termine per l'emissione - Omessa previsione nella legge n. 689 del 1981 - Termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Natura - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591733-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla P.A. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)