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Sez. 1, Sentenza n. 485 del 30/06/1988 Ud. (dep. 19/01/1989) Rv. 180180 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - DIFFERENZA - ELEMENTO INTENZIONALE - DESUMIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180180-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - DIFFERENZA - ELEMENTO INTENZIONALE - DESUMIBILITÀ.*

Il delitto di omicidio preterintenzionale richiede la volontarietà delle percosse e delle lesioni, alle quali consegue la morte dello aggredito non voluta neppure nella Forma eventuale ed indiretta della previsione e del rischio. Tale elemento intenzionale è desumibile essenzialmente dalle modalità esteriori dell'Azione, dalla reiterazione dei colpi, dalla vitalità delle parti del corpo della vittima attinte dall'agente. (Conf mass n 169236).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)