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Sez. 2, Sentenza n. 10333 del 19/10/1993 (Rv. 483976 - 01)

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Oggetto - Donazione | Eccezione di usucapione ventennale del donatario - Incidenza sull'azione di riduzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483976-01

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Oggetto - Donazione

L'azione del legittimario di riduzione delle donazioni ex art. 555 cod. civ., caducabile soltanto per effetto della prescrizione ex art. 480 cod. civ., non può essere paralizzata dall'eccezione di usucapione ventennale (art. 1158 cod. civ.) del convenuto, in quanto la pretesa fatta valere dal legittimario pretermesso si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie, sicché l'eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l'esistenza di quel dominio, presupposto della domanda di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)