Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 07/08/1996 (Rv. 499027 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Natura giuridica - Prescrizione dell'azione - Costituzione in mora ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE
L'azione di riduzione del legittimario è di natura personale (in quanto diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l'accertamento della sua qualità) ma non obbligatoria (in quanto non diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione a cui sia connaturale l'istituto della messa in mora). Ne consegue che alla prescrizione dell'azione che tutela il diritto del legittimario non è applicabile l'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., che è idoneo ad interrompere la prescrizione solo di diritti obbligatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)