Sez. L, Sentenza n. 6890 del 14/12/1982 (Rv. 424542 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CATEGORIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INQUADRAMENTO IN UNA DI ESSE OPERATO DAL DATORE DI LAVORO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFICACIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CATEGORIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - INQUADRAMENTO IN UNA DI ESSE OPERATO DAL DATORE DI LAVORO - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - EFFICACIA - LIMITI.*
In materia di inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dalla disciplina collettiva (l'interpretazione della quale - se di diritto comune - è riservata al giudice del merito), l'accettazione da parte del lavoratore, già addetto a determinate mansioni, dell'inquadramento assegnatogli dal datore di lavoro non esplica - attesa l'indisponibilità del diritto alla qualifica - alcuna efficacia vincolante nei confronti del lavoratore successivamente addetto alle medesime mansioni e neppure nei confronti del primo lavoratore, che detto inquadramento abbia concordato in senso a lui meno favorevole rispetto alle previsioni della disciplina collettiva. (V 5920/81, mass n 416685; (V 4916/81, mass n 415663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)