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Sez. L, Ordinanza n. 3593 del 12/02/2025 (Rv. 673723-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | NASpI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - Versione antecedente alle innovazioni apportate dall'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 - Requisito - Trenta giornate di lavoro effettivo
Stato
decisa il 2025-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione - Attinenza esclusiva all'ultimo rapporto di lavoro - Esclusione.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025) è integrato anche da giornate lavorative non attinenti all'ultimo rapporto di lavoro.

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3 com. 1 lett. C, Legge 30/12/2024 num. 207 art. 1 com. 171

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)