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Sez. L, Sentenza n. 22922 del 19/08/2024 (Rv. 672302-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Requisiti di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale ex art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Lavoro effettivo - Inclusione delle giornate di ferie e/o riposo retribuito - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672302-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, include anche le giornate di ferie e/o riposo retribuito, in quanto costituenti pause essenziali e connaturali del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il trattamento a una lavoratrice che, nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto, aveva goduto di un periodo ininterrotto di ferie, corrispondente a quasi tutto l'anno 2015).

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)