Sez. L, Sentenza n. 6826 del 19/06/1993 (Rv. 482820 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere | Contratto di formazione ex legge n. 285 del 1977 prima delle modifiche ex leggi n. 479 del 1978 e n. 79 del 1983 - Trasformazione "ex tunc" in rapporto a tempo indeterminato - Condizioni - Prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il processo di formazione conclusosi con esito positivo della prova tecnica - Inclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) - In genere
Il contratto di formazione previsto, prima delle modifiche introdotte dalle leggi n. 479 del 1978 e n. 79 del 1983, dalla legge 1 giugno 1977 n. 285, riguarda un particolare rapporto a termine (caratterizzato da un collegamento con la formazione professionale nettamente separata dal tempo di lavoro) che può trasformarsi "ex tunc" in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - oltre che nel caso di violazione dell'obbligo di consentire la formazione lavorativa - anche quando alla scadenza del termine, o anche anteriormente, il comportamento delle parti possa essere interpretato come diretto a tale mutamento, come nel caso in cui l'attività lavorativa sia proseguita dopo l'esaurimento del processo di formazione, conclusosi con l'esito positivo della prova tecnica.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285 art. 7, Decreto Legge 06/07/1978 num. 351 CORTE COST., Legge 04/08/1978 num. 479 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)