Sez. L, Sentenza n. 10371 del 03/10/1995 (Rv. 494154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Contratto di formazione e lavoro - Ricorso in via parametrica di normali trattamenti contrattuali anziché a quelli propri dell'apprendistato - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso in via parametrica ai normali trattamenti contrattuali collettivi di diritto comune anziché a quelli propri dello speciale rapporto di apprendistato, giacché mentre l'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendo l'applicazione al contratto di formazione e lavoro delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, porta ad escludere il ricorso alla diversa e specifica disciplina dell'apprendistato, l'applicazione dei normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello trova giustificazione nella stessa formulazione della menzionata legge n. 863 del 1984, la quale, a differenza della precedente legge 1 giugno 1977, n. 285, non prevede più nei suddetti contratti una netta separazione fra i tempi di lavoro e i tempi di formazione ma consente l'assorbimento di quest'ultima nei tempi di svolgimento della ordinaria attività lavorativa, considerando non disgiungibile da tale attività la funzione formativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 8, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 9, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)