Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 22/11/1980 (Rv. 409932 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO A TRATTATIVA PRIVATA - DIFETTO DELL'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONTROVERSIA CON IL PRIVATO IN ORDINE ALLA VALIDITA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO - DEDUZIONE DEL PREDETTO VIZIO DA PARTE DEL COMUNE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO A TRATTATIVA PRIVATA - DIFETTO DELL'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONTROVERSIA CON IL PRIVATO IN ORDINE ALLA VALIDITA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO - DEDUZIONE DEL PREDETTO VIZIO DA PARTE DEL COMUNE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA - INAMMISSIBILITA.*
Con riguardo a un contratto stipulato da un comune a trattativa privata, il difetto dell'autorizzazione prefettizia, prescritta dall'art 87 quarto comma del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), non implica un vizio di Forma del relativo negozio, ma si traduce nella carenza di un atto presupposto del contratto stesso, la quale ne implica l'annullabilita ad istanza dell'amministrazione, e non la nullita. Pertanto, nella controversia vertente con il contraente privato in ordine alla validita ed efficacia del predetto contratto, il comune non puo far valere l'indicato vizio per la prima volta in Sede di legittimita. (contra 2390/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)