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Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 26/04/1971 (Rv. 351367 - 01)

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCIETA DI FATTO - MANCANZA DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA DEL FALLIMENTO DEI SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA IMPLICITA DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351367-01

FALLIMENTO - SOCIETA - SOCIETA DI FATTO - MANCANZA DELLA FORMALE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ILLEGITTIMITA DEL FALLIMENTO DEI SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA IMPLICITA DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA - SUSSISTENZA.*

La Mancanza di un'esplicita e formale dichiarazione di fallimento di una societa di fatto con soci a responsabilita illimitata non rende illegittima la dichiarazione di fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili, in quanto la pronuncia di fallimento della societa puo desumersi implicitamente da quella di fallimento dei soci pronunciata con riferimento al vincolo sociale e per obbligazioni contratte nell'Esercizio dell'attivita sociale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)