Sez. 1, Sentenza n. 10889 del 06/12/1996 (Rv. 501078 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Fallimento di uno dei soci quale imprenditore individuale - Successiva dichiarazione di fallimento nella qualità di socio di altro partecipante - Implicita dichiarazione di fallimento della società di fatto - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO
La dichiarazione di fallimento di un soggetto nella qualità di socio di una società di fatto con altro soggetto in precedenza dichiarato fallito quale imprenditore individuale comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto, in quanto basato unicamente sulla indicata qualità di socio e non su quella di imprenditore individuale, implica la positiva risoluzione della questione pregiudiziale circa l'esistenza di una società di fatto fra i due soggetti e deve pertanto considerarsi dichiarato a norma dell'art. 147 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2288, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148, Legge Falliment. art. 149, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)