Sez. 3, Sentenza n. 41152 del 06/07/2016 Ud. (dep. 03/10/2016) Rv. 267783 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73 commi 1 e 5, d.P.R. 309 del 1990 - Decisione quadro del Consiglio n. 757 del 2004 - Interpretazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Necessità - Esclusione - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 73 commi 1 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1993, n. 73, non è incompatibile con i parametri edittali di cui all'art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio la Corte, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha escluso, altresì, che la richiamata disciplina sanzionatoria sia incompatibile con il principio di proporzionalità della pena di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)