Sez. 3, Sentenza n. 12635 del 02/03/2010 Ud. (dep. 01/04/2010) Rv. 246815 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI | Unione Europea - Decisione quadro del Consiglio n. 757 del 2004 - Stupefacenti - Riferimento ai limiti edittali di pena - Riflessi sulla legislazione nazionale in materia.
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Nessuna difformità sotto il profilo sanzionatorio sussiste tra l'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la previsione dell'art. 4, comma primo, della Decisione quadro del Consiglio U.E. n. 75 del 2004, secondo cui "ciascuno Stato membro provvede affinchè i reati di cui all'art. 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni", in quanto con tale dizione non vengono indicati il termine minimo e quello massimo della pena, ma soltanto quelli minimi da stabilire a seconda dei casi. (In applicazione di tale principio è stata disattesa la tesi difensiva secondo cui le pene previste dall'art. 73 sarebbero incompatibili con la disciplina comunitaria, da interpretarsi nel senso di stabilire in materia di stupefacenti una pena di durata minima di almeno un anno e massima di tre anni).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)