Sez. 1, Sentenza n. 9848 del 15/06/2012 (Rv. 623214 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Anticipazione su fatture o sconto improprio - Mancato pagamento da parte del terzo - Restituzione del finanziamento - Condizioni - Onere della prova a carico del creditore - Oggetto - Produzione dell'originale delle ricevute bancarie - Insufficienza - Prova dell'erogazione delle somme - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel caso della cd. anticipazione su fatture, o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)