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Sez. 1, Sentenza n. 18447 del 31/08/2007 (Rv. 598891 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Anticipazione su fatture o sconto improprio - Mancato pagamento da parte del terzo - Onere della prova a carico del creditore - Produzione dell'originale delle ricevute bancarie - Insufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598891-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel caso della c.d. anticipazione su fatture o sconto improprio, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore che pretende la restituzione delle somme erogate, in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)