Sez. L, Sentenza n. 1665 del 22/03/1979 (Rv. 398019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - NATURA - PERSONALE DIPENDENTE DALLA FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI DISTACCATO PRESSO IL PREDETTO UFFICIO - ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UFFICIO STESSO - NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ESTINZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - UFFICIO PER L'ACCERTAMENTO E LA NOTIFICA DEGLI SCONTI FARMACEUTICI - NATURA - PERSONALE DIPENDENTE DALLA FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI DISTACCATO PRESSO IL PREDETTO UFFICIO - ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UFFICIO STESSO - NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO ED ESTINZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.*
L'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e un organismo autonomo, avente soggettivita distinta da quella degli enti partecipanti, in quanto trattasi (come si desume dalle ragioni giustificative della sua Costituzione e dalle funzioni ad esso demandate, risultanti dagli accordi che lo concernono del 9 e del 23 maggio e del 7 agosto 1956) di un organismo di collegamento che, pur essendo stato costituito per intervento comune degli enti mutualistici, della federazione ordine farmacisti d'Italia, e degli ordini provinciali dei farmacisti, e tuttavia investito della gestione di interessi contrastanti con quelli propri degli enti che lo hanno costituito e svolta a mezzo di personale dipendente dalla federazione ordine farmacisti distaccato a prestare attivita lavorativa presso il predetto ufficio, pur continuando il rapporto di lavoro a svolgersi fra gli originari soggetti. Pertanto, l'assunzione diretta del predetto personale, che ne avesse fatto domanda in base ad una convenzione del 1972, da parte dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici non ha comportato alcuna successione nella titolarita dell'impresa a norma dell'art 2112 cod civ, ma la novazione soggettiva del rapporto con Estinzione di quello precedente. (V 3888/78, mass n 393487; (V 1684/78, mass n 391089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)