Sez. 3, Sentenza n. 209 del 19/10/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143824 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N 765 - LIMITAZIONI ALLA EDIFICAZIONE - DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONE EFFETTUATA ALLO INTERNO O ALL'ESTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DELL'ABITATO - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - LEGGE 6 AGOSTO 1967, N 765 - LIMITAZIONI ALLA EDIFICAZIONE - DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONE EFFETTUATA ALLO INTERNO O ALL'ESTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DELL'ABITATO - IRRILEVANZA.*
Oggetto dell'art 17 legge 6 agosto 1967, n 765 e la imposizione di limiti volumetrici, di elevazione e di altezza per l'edificazione a scopo residenziale in comuni sforniti dello strumento di pianificazione. Tale disposto non contrasta o deroga ed anzi va correlato funzionalmente al disposto categorico del primo comma dell'art 8 che fa divieto di procedere a lottizzazione dei terreni prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. Ne deriva che nessun rilievo ha, ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, il fatto che il complesso di edifici che la integra sia compreso all'interno o all'esterno del centro abitato e della relativa perimentazione, la quale non puo tener luogo dello strumento urbanistico pianificatorio richiesto dalla legge per l'ammissibilita della lottizzazione.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)