Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 25/01/1984 Ud. (dep. 31/03/1984) Rv. 163425 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 28 DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 IN TEMA DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COSTIT. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ART. 28 DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942 IN TEMA DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN RELAZIONE ALL'ART. 25 COSTIT. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25 costit., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 in materia di lottizzazione abusiva, giacché la condotta di tale figura criminosa può essere ricavata con sufficiente precisione, per implicito, dal concetto di lottizzazione consentita dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765. La lottizzazione abusiva in tale contesto è la predisposizione ed attuazione di un insediamento edilizio in una zona non sistemata urbanisticamente, in Mancanza dello strumento urbanistico previsto dalla legge costituito dal piano di lottizzazione, regolarmente approvato dal comune competente. Essenziale in tale reato è la volontà dell'autore o degli autori di predisporre un insediamento edilizio in una zona non sistemata urbanisticamente, al di fuori degli strumenti urbanistici legittimi, a prescindere dalla esistenza di un piano regolatore generale ed anche della previsione come edificatoria dell'area interessata. (V mass n 143824; (V mass n 155409).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)