Sez. 1, Sentenza n. 13271 del 05/10/2000 (Rv. 540770 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA | Provvedimento di revoca emesso dal tribunale - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di inammissibilità del reclamo - Ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di inammissibilità - Legittimità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA
Il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo proposto dal curatore fallimentare avverso il provvedimento con il quale il tribunale ne abbia disposto la revoca è legittimamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché, indipendentemente dalla verifica della ammissibilità o meno del detto reclamo (conseguente alla sussistenza o meno, nel decreto reclamato, del carattere della decisorietà, in difetto del quale esso risulta non impugnabile non solo mediante il detto reclamo, ma nemmeno mediante ricorso straordinario), ed in via autonoma e pregiudiziale rispetto a tale questione, va riconosciuta l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 111 Cost. avverso un provvedimento che, dichiarando pregiudizialmente l'inammissibilità del reclamo, contiene pur sempre, a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte, una decisione, non diversamente impugnabile, sul diritto processuale di azione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 28, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 28, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)