Sez. 1, Sentenza n. 6670 del 05/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159949 - 01
ARMI - IN GENERE - IDONEITÀ DELL'ARMA - PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE - OBBLIGATORIETÀ DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*
ARMI - IN GENERE - IDONEITÀ DELL'ARMA - PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE - OBBLIGATORIETÀ DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE.*
In tema di idoneità dell'arma il giudice penale non è tenuto a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi eventualmente insortigli sulla offensività della stessa. Compete, infatti, al detto giudice, di formulare autonomamente tale giudizio, a meno che la commissione non abbia già espressamente escluso per quella determinata arma l'attitudine a creare offesa alla persona, rifiutandone la iscrizione nel catalogo delle armi comuni da sparo.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)