Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 28/02/1986 Ud. (dep. 10/09/1986) Rv. 173694 - 01
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - POTENZIALITÀ OFFENSIVA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA POTENZIALITÀ OFFENSIVA DA PARTE DI DETTA COMMISSIONE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ATTENERSI A TALE PARERE - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLE ALTRE ARMI PREVISTE DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2 LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 - FATTISPECIE: PISTOLA LANCIARAZZI CON PROIETTILI AD EMISSIONE DI GAS LACRIMOGENO.*
ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - POTENZIALITÀ OFFENSIVA - ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DELLA POTENZIALITÀ OFFENSIVA DA PARTE DI DETTA COMMISSIONE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ATTENERSI A TALE PARERE - SUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLE ALTRE ARMI PREVISTE DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2 LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 - FATTISPECIE: PISTOLA LANCIARAZZI CON PROIETTILI AD EMISSIONE DI GAS LACRIMOGENO.*
Il principio, secondo cui la vigente normativa in materia di armi non prevede alcun Obbligo per il giudice di rivolgersi alla commissione consultiva, prevista dall'art. 6 legge 18 aprile 1975, n. 110, per giudicare se un'arma ad aria compressa abbia o meno l'attitudine a recare offesa alla persona, giudizio che egli può formulare autonomamente, salva esplicita esclusione espressa dalla commissione, può essere applicato anche alle altre armi indicate nell'art. 2, terzo comma, medesima legge n. 110 del 1975. Infatti, la facoltà della commissione consultiva di escludere per dette armi la qualifica di arma comune da sparo va riferita - secondo la interpretazione letterale a logica di tale disposizione - a tutte le armi ivi elencate e non soltanto a quelle ad aria compressa. (nella specie il giudice, dopo avere proceduto in via autonoma ad acquisire all'indagine istruttoria un parere tecnico, ha affermato che è arma comune da sparo una pistola lanciarazzi, che spara proiettili con emissione di gas del tipo utilizzato per le armi lacrimogene, fino alla distanza di un metro e mezzo circa). (V mass n 170378; (V mass n 159949; (V mass n 159583; (V mass n 159068; (V mass n 156260).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)