Sez. U, Sentenza n. 192 del 14/01/1987 (Rv. 449961 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - A TRATTATIVA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL PRIVATO E DEL FUNZIONARIO RAPPRESENTANTE LA P.A. - COPIA RILASCIATA DAL FUNZIONARIO - VALORE PROBATORIO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - STIPULAZIONE - A TRATTATIVA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL PRIVATO E DEL FUNZIONARIO RAPPRESENTANTE LA P.A. - COPIA RILASCIATA DAL FUNZIONARIO - VALORE PROBATORIO.*
Con riguardo ad un contratto a trattativa privata intervenuto con l'amministrazione, stipulato tramite sottoscrizione del documento da parte del privato e del funzionario rappresentante della amministrazione medesima, la copia di tale scrittura, rilasciata da detto funzionario, esula dall'ambito della disciplina di cui agli artt. 2714 e 2715 cod. civ., i quali prevedono la stessa efficacia probatoria dell'originale per i diversi casi delle copie di Atti pubblici o di Atti privati depositati presso un pubblico ufficio, cioè redatti da un notaio od un funzionario abilitato a stipulare nella cosiddetta Forma pubblica amministrativa, ovvero presso i medesimi depositati (secondo le regole poste dalla legge di contabilità dello stato e dal relativo regolamento). Ne consegue che l'indagine sulla conformità all'originale della copia rilasciata dal suddetto funzionario, e sulla sua efficacia probatoria, anche in relazione alla sua eventuale non coincidenza con altre copie di analogo valore, si sottrae a principi precostituiti, e resta affidata, ai sensi dell'art. 2717 cod. civ., al giudice del merito, alla stregua di accertamenti di fatto non sindacabili in Sede di legittimità, ove congruamente motivati. (V 456/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)