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Sez. L, Sentenza n. 4020 del 24/04/1987 (Rv. 452817 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESUNZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ FRA ATTIVITÀ SVOLTA E MALATTIA - CONDIZIONI - BRONCOPNEUMOPATIE - PUNTO 21 DELLA NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE NELL'AGRICOLTURA - BRONCHITE CRONICA ASPECIFICA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - EZIOLOGIA CERTA O PROBABILE - NECESSITÀ - MERAMENTE POSSIBILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452817-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PRESUNZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ FRA ATTIVITÀ SVOLTA E MALATTIA - CONDIZIONI - BRONCOPNEUMOPATIE - PUNTO 21 DELLA NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE NELL'AGRICOLTURA - BRONCHITE CRONICA ASPECIFICA - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - EZIOLOGIA CERTA O PROBABILE - NECESSITÀ - MERAMENTE POSSIBILI - ESCLUSIONE.*

Nel sistema tabellare dell'Assicurazione contro le malattie professionali la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 206 del 1974) la presunzione del nesso causale fra l'attività svolta dal lavoratore e la malattia da questo denunciata sussiste non in relazione a qualsiasi malattia ma solo in relazione alle specifiche tecnopatie tabellate, le quali secondo criteri medico-statistici conseguono a determinate lavorazioni e debbono pur sempre essere accertate, mediante una diagnosi se non di certezza almeno di probabilità. Pertanto, alla stregua della formulazione del punto 21 della nuova tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, che (nel testo introdotto dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482) considera indennizzabili le broncopneumopatie causate da lavorazioni esponenti all'inalazione di derivati dermici ed escrementi di animali, polveri di cereali e di fieno, miceti, è da escludere l'indennizzabilità di una bronchite cronica aspecifica, ove tale malattia, la quale ha eziologia multifattoriale, sia riferibile ad una di dette specifiche lavorazioni non in termini di certezza, e neppure di probabilità, ma solo in via di mera possibilità, risultandone altrimenti un'inammissibile svalutazione dell'indicazione degli agenti patogeni suddetti. (V 7660/85, mass n 449961; (V 6152/84, mass n 437798).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 211 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)